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Scambio sul posto

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Lo scambio sul posto per la cessione di energia elettrica è possibile gli impianti fotovoltaici di taglia compresa da 1 a 200 kWp.

Prima di approfondire gli elementi economici della nuova disciplina, conviene riassumere -in estrema sintesi- che le regole di compensazione dello Scambio sul Posto sono così variate; prima si aveva il diritto di prelevare dalla rete gratuitamente un quantitativo di energia pari a quello fornito come eccedenza rispetto ai propri autoconsumi. Ora questo scambio di kWh "alla pari" non avviene più ed è sostituito dalla seguente regola: l'utente paga al proprio fornitore zonale tutti i propri consumi, mentre il GSE calcola -con le modalità che vedremo- un contributo che ristabilisce l'equità dello scambio. La novità più consistente del nuovo meccanismo è dunque l'abbandono della modalità net metering, che nel vecchio sistema veniva utilizzata per il calcolo del saldo tra l’energia elettrica immessa e quella prelevata. 

E' dunque stato adottato un sistema di calcolo del saldo di tipo “qualitativo”, che consente di rispondere alle esigenze espresse dall'Autorità per l'Energia in termini di trasparenza del mercato e di corretta valorizzazione dei flussi.

 L'AEEG ha dettato per la nuova disciplina i seguenti principi fondamentali:

• trasparenza: affinché i bilanci energetici delle reti elettriche possano tenere conto dei totali ammontari di energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;
• corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e prelevata, al fine di evitare le compensazioni di uguali quantità di energia elettrica dal valore diverso;
• evidenza dei costi non sostenuti dagli utenti dello Scambio sul posto che, pertanto, devono essere attribuiti agli altri clienti del sistema elettrico.

Il nuovo regime assicura questa nuova modalità di saldo qualitatitivo attraverso il Contributo in conto scambio.

Il contributo viene definito dal GSE come “un intervento equalizzatore”, corrispondente ad un “ammontare che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete”. La definizione non è semplice: cercando di scioglierne il significato, potremmo dire che il meccanismo di computo garantisce l'equivalenza, cioè la corretta imputazione, dei valori delle partite di energia prelevata e immessa.  

I criteri di base sono:

• l'energia immessa in rete viene valutata secondo parametri di mercato, e lo stesso  avviene per quella prelevata;

• rispetto all'energia prelevata (e pagata in bolletta), l'utente non deve farsi carico dei costi di gestione della rete, che gli vengono rimborsati per tutta la quota di energia scambiata.

Il contributo è infatti composto da due voci: il Contributo in “quota energia”  e il  Contributo in "quota servizi".

Quindi per calcolare il guadagno derivante dall'incentivazione della produzione elettrica da fotovoltaico basta eseguire una semplice moltiplicazione:

( CLASSE TARIFFA INCENTIVANTE ) X ( PRODUZIONE TOT. IMPIANTO )

Ecco un semplice esempio numerico: se l'impianto fotovoltaico produce 5000 kWh all'anno per la tariffa incentivante di 0,49 euro si esegue: 0,49€uro X 5000kWh = 2450 €uro / Anno

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