Un sistema di autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni per la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di maggiore importanza. Ma anche un sistema di comunicazione unica, da inviare on-line al Comune competente per gli impianti considerati opere di edilizia libera di maggiore rilevanza; e infine un terzo sistema facilitato, basato esclusivamente sulla Dia, per gli impianti domestici più piccoli.
Questi, in sintesi, i tre punti principali previsti dalle Linee Guida nazionali per le energie rinnovabili, approvate lo scorso 8 luglio dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti locali unitamente al Conto Energia 2011. A partire dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, le Regioni avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi alle Linee Guida. Che però sono state anticipate per taluni aspetti da alcune Regioni – come il Piemonte e l'Umbria – che hanno adottato dei provvedimenti per porre un freno al proliferare degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli e in aree vincolate.
Via per gli impianti sopra 1 MW
Assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche, definendo modalità e criteri unitari su tutto il territorio nazionale: è questo l'obiettivo delle Linee Guida predisposte dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con i ministeri dell'Ambiente e per i Beni e le Attività culturali. Entrando nello specifico, è prevista la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale (Via) per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW.
Dia per i piccoli impianti
Sarà sufficiente la denuncia di inizio attività (Dia) per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto. Basterà la Dia anche per i mini impianti con capacità di generazione inferiore a 20 kW e per gli impianti elettrici di cogenerazione a biomasse, con capacità massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) e a 3.000 kWt. La sola Dia è prevista anche per gli impianti a biomasse, aventi capacità di generazione al di sotto dei 200 kW, e per gli impianti eolici con capacità inferiore a 60 kW e le torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento, con fase di rilevazione superiore ai tre anni. Sarà infine sufficiente la denuncia di inizio attività per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, con capacità di generazione inferiore a 100 kW.
Il caso Puglia
Va ricordato infine che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 119 del 22 marzo 2010 con la quale bocciava la semplificazione degli iter autorizzativi prevista dalla R. Puglia, aveva denunciato i gravi problemi derivanti dall'assenza delle Linee Guida nazionali. In Puglia una Legge regionale (la n. 31/2008), in deroga alle norme nazionali, aveva innalzato a 1 MW le soglie massime di potenza per la realizzazione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili, fissate dal Decreto legislativo n. 387 del 2003 – e confermate oggi dalle Linee Guida nazionali - a 60 kW per l'eolico, 20 kW per il fotovoltaico, 200 kW per la biomassa. La Regione Puglia aveva pertanto reso possibile realizzare con una semplice DIA, una sorta di auto-certificazione, impianti industriali da fonte eolica, fotovoltaica e da biomasse, fino a potenze di 1 MW.
La Corte Costituzionale ha però dichiarato incostituzionale la legge regionale n. 31/2008, ricordando che “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”. Nella sentenza, la Consulta ha quindi rinviato la definizione dei limiti per la sola Dia alle Linee Guida nazionali, che ora sono finalmente in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: www.casaeclima.com
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